Referendum confermativo del 22-23 marzo 2026: tutte le informazioni
Pubblicato il 27 gennaio 2026 • Comune
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
La legge costituzionale è stata approvata, in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pertanto necessita dell’approvazione popolare.
Nell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 18 novembre 2025, depositata e comunicata in pari data, è stata dichiarata legittima ed ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138 comma 2 della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale.
Il Presidente della Repubblica con decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026, ha indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 il referendum popolare confermativo in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
Le informazioni in merito alla presente votazione, le affluenze e i risultati finali saranno pubblicate su questa pagina.
ORARI DI APERTURA DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
In occasione del referendum popolare confermativo fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si informa la cittadinanza che l'Ufficio Elettorale Comunale resterà aperto straordinariamente nei giorni ed orari:
- Venerdì 20 marzo 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Sabato 21 marzo 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle ore 23:00
- Lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00
Sarà possibile ritirare le tessere elettorali non consegnate oppure richiedere i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
FACILITAZIONI PER PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA
VOTO A DOMICILIO
In occasione del referendum, le persone che per gravi malattie dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune, (cioè siano “intrasportabili”), possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio.
La richiesta va presentata da martedì 10 febbraio 2026 (40° giorno antecedente alla votazione), possibilmente entro lunedì 2 marzo 2026 (20° giorno antecedente alla votazione), in carta libera, al Sindaco del Comune di residenza, con una copia della tessera elettorale e un certificato gratuito rilasciato dai Servizi Igiene Pubblica dell'Azienda USL da cui risulti l'infermità fisica (con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato).
Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell'abitazione e numero di telefono dell'elettore. In allegato modulo di richiesta.
Per ottenere il certificato, chiamare i Servizi di Igiene Pubblica dell’AUSL del proprio distretto di appartenenza, per fissare l’appuntamento della visita a domicilio da parte del medico.
VOTO ASSISTITO
Le persone che soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia.
Per esercitare questo diritto, i cittadini “fisicamente impediti al voto” devono rivolgersi ai Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL e richiedere il certificato gratuito che attesti questa condizione. Il certificato andrà presentato al Presidente di seggio il giorno della votazione. E’ bene anche sapere che, per evitare di ripetere questa procedura ad ogni elezione, è possibile presentare il certificato, insieme alla tessera elettorale, all’Ufficio elettorale del Comune di residenza, dove con un apposito timbro sulla tessera verrà formalmente riconosciuto il diritto di voto assistito anche per le successive votazioni.
I medici dei Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL sono a disposizione dei cittadini per il rilascio del certificato nei consueti orari di apertura.
DOCUMENTI PER VOTARE
Per esprimere il proprio voto l'elettore si deve recare al proprio seggio elettorale munito della tessera elettorale e di idoneo documento d'identificazione.
L’identificazione può avvenire mediante presentazione:
- della carta d’identità o passaporto o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia;
- della carta di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- di tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- di tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
Qualora l’elettore non sia in possesso di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore.
Infine se l’elettore non è in possesso di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.
Il Ministero dell’interno, con circolare n. 2/2018, ha previsto che, per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, abbiano richiesto la CIE (carta di identità elettronica), è da ritenere che la ricevuta della CIE risponda ai requisiti del documento di riconoscimento.
VALIDITA' DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione referendaria costituzionale non è soggetta a quorum.
Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi.
TESTO DEL QUESITO E COME SI VOTA
I magistrati della Corte Costituzionale hanno avuto il compito di valutare un'ipotesi di quesito secondo i parametri di chiarezza, omogeneità e comprensibilità per i votanti. Con la domanda viene sostanzialmente chiesto all'elettore se intende confermare o respingere la legge costituzionale sottoposta a referendum, attraverso le uniche due opzioni possibili.
Il quesito che l’elettorale troverà sulla scheda elettorale sarà il seguente "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?".
Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:
- · apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia confermata;
- · apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum cancellata.
Dovessero vincere i "Sì", la riforma della giustizia verrebbe confermata e il presidente della Repubblica promulgherà la legge costituzionale, che verrà infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Qualora l'esito dovesse essere negativo, la riforma votata dal Parlamento non sarà approvata.
CHI PUO' VOTARE ALL'ESTERO
Gli elettori italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, iscritti in A.I.R.E., possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).
In occasione delle elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali; una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l’esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
In alternativa a quanto sopra, l’elettore residente all’estero può optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o Referendum, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto d'indizione delle elezioni (per il Referendum popolare confermativo del 22/23 marzo 2026, entro sabato 24 gennaio 2026).
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l’esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
MODULO PER ESERCIZIO OPZIONE VOTO IN ITALIA
VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI.
Gli elettori temporaneamente all'estero da almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro, cure mediche e dei loro famigliari conviventi, possono richiedere di poter votare per corrispondenza.
L'opzione per il voto all'estero può essere espressa compilando un apposito modulo, da trasmette entro e non oltre il 32° giorno precedente il voto (per il Referendum popolare confermativo del 22/23 marzo 2026, entro mercoledì 18 febbraio 2026), direttamente al Comune di Fontevivo ai seguenti idirizzi:
email: e.alinovi@comune.fontevivo.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
Il voto degli elettori residenti temporaneamente all'estero che hanno fatto richiesta di voto per corrispondenza, verrà effettuato con le medesime modalità previste per gli elettori residenti all'estero che votano normalmente con tale modalità:
Entro 18 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale in Italia, le ambasciate e i consolati inviano agli elettori presenti nella loro giurisdizione un plico elettorale che contiene:
- una lettera informativa;
- una copia della normativa;
- la lista dei candidati delle elezioni parlamentari (non prevista in caso di referendum);
- il certificato elettorale;
- la scheda elettorale (oppure, in caso di più votazioni contemporanee, una scheda diversa per ogni tipo di votazione);
- la busta interna (completamente bianca ed anonima) dove inserire solo la scheda votata (o le schede in caso di più votazioni contemporanee);
- una busta pre-affrancata, in cui va inserita la busta interna bianca (sigillata e contenente solo la scheda o le schede votata/e) e il tagliando del certificato elettorale, con l'indirizzo dell'ufficio consolare a cui l'elettore deve reinviare la scheda votata.
Se entro 14 giorni dal voto nazionale l'elettore non ha ancora ricevuto il plico, può richiedere l'invio o consegna di un secondo plico.
Il voto può essere espresso solo con una penna con inchiostro di colore nero o blu.
Entro il giovedì precedente al voto nazionale, le ambasciate spediscono in Italia per via aerea e valigia diplomatica le buste ricevute dagli elettori. Le buste pervenute in ritardo e quelle avanzate verranno immediatamente incenerite.
PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum sono le seguenti:
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- gli articoli 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.
Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata modificata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono
- dalla data di indizione dei comizi elettorali (dal 14 gennaio 2026):
- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici; - dal 30' giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa)
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONE DI STAMPA
Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
L'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata alla Giunta del Comune entro il 34' giorno antecedente quello di votazione.
È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.